Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti - rif. all'art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale
A decorrere dal 01 gennaio 2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa, come introdotta dall'art. 15, comma 1, della L. 183/11.La nuova disciplina prevede che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli aticoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445."
Standards specifici delle procedure Ufficio didattico
Iscrizioni: Modulistica da ritirare presso lo sportello negli orari di apertura
Rilascio certificati: Iscrizione, frequenza e attestati di diploma entro cinque giorni dalla richiesta.
Ritiro Diploma di qualifica: Sarà cura dell'Ufficio didattico apporre avviso della data di rilascio.
Ritiro Diploma di Stato: Consegna entro 3 giorni dalla firma del responsabile legale.
Standards specifici delle procedure Ufficio Amministrativo-Giuridico economico
Rilascio certificati di servizio-dichiarazioni: Entro cinque giorni dalla richiesta scritta effettuata nella fascia oraria prevista di apertura della segreteria. Consegna: a mano, esclusivamente all'interessato previa firma di avvenuta consegna; oppure spediti qualora l'interessato produca il relativo francobollo postale.
Procedura dei reclami
Gli Operatori scolastici sono tenuti ad esplicitare nelle comunicazioni con l'utente le proprie generalità, la mansione o funzione che esplicano all'interno dell'istituzione e a siglare tutti gli atti, nelle diverse fasi del procedimento, nonché a rilasciare copia protocollata, ove richiesta, per certificare l'avvenuta consegna di atti di qualsiasi natura.
I reclami devono essere espressi via FAX o SCRITTA e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Gli eventuali reclami "orali" debbono, successivamente essere sottoscritti.
Il diritto di reclamo è riconosciuto a chiunque abbia interesse, per presunta violazione di un diritto soggettivo e può essere esercitato per tutti gli atti che riguardano il titolare del diritto d'accesso. Il Capo d'Istituto, dopo aver esperita apposita analisi della richiesta, risponde in forma scritta entro e non oltre il 30° giorno.